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- Estremi:
- Cassazione civile, 2002,
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Fatto
Svolgimento del processoLa società Imi Montaggi srl. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Latina l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro di Latina in relazione all'atto di compravendita registrato il 7.8.87. L'ufficio riteneva tale atto come cessione di azienda, anziché cessione di beni strumentali, come dichiarato. Analogo ricorso veniva proposto dalla cedente Imi snc..
La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva i due ricorsi.
Proponeva appello l'Ufficio del Registro e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, riuniti i procedimenti, confermava la decisione di primo grado, così motivando: "Sul punto risulta ben motivata la decisione di primo grado che ha ritenuto l'azienda non soltanto una pluralità di beni finalisticamente organizzati per lo svolgimento di un'attività produttiva, ma sempre e necessariamente...
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Diritto
Motivi della decisione Va preliminarmente revocata l'ordinanza in data 15.2.2001, emessa nel presupposto che la IMI Montaggi srl. fosse fallita, circostanza in precedenza non emersa nel processo. Infatti, dalla documentazione esibita dal Ministero delle Finanze risulta che il fallimento è stato chiuso fino dal 27.6.91. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato si è attivata tentando la notifica alla IMI Montaggi srl. in data 16.5.2001 e ripetendo la notifica alle persone fisiche, le quali rivestivano la qualifica di legali rappresentanti delle società IMI Montaggi srl. e IMI snc..
Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 2 D.P.R. n. 633.72, nonché 2558, 2559 e 2560 Codice Civile; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. "Appare...
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Note redazionali: