• Estremi:
    Cassazione civile, 1987,
    • Fatto

      Svolgimento del processo

      Con ingiunzione fiscale, notificata il 19 aprile 1978, l'Ufficio del Registro di Cesena ordinava ad Orfeo Zanfini il pagamento della somma di lire 3.181.000, comprensiva di sopratassa e interessi maturati, per omesso versamento dell'imposta "una tantum 1976" di lire 1.000.000. doveva per l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, iscritta nei registri dell'Ufficio locale marittimo di Cesenatico.

      Con atto di citazione notificato il 5 maggio 1978, lo Zanfini - eleggendo domicilio presso l'avvocato Giorgio Liguori, che lo rappresentava e difendeva unitamente all'avvocato Lodovico Giardini - conveniva davanti al tribunale di Bologna l'Amministrazione finanziaria dello Stato per sentire dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione, deducendo di non essere tenuto al pagamento dell'imposta siccome esercente il servizio pubblico autorizzato di sci nautico per conto di terzi.

      ...
    • Diritto

      Motivi della decisione

      La questione, preliminare di rito, del cui esame le Sezioni unite sono investite essendosi formati presso le sezioni semplici indirizzi non del tutto uniformi e coerenti, concerne il punto se notificazione del ricorso per cassazione alla controparte presso il procuratore domiciliatario del giudizio di primo grado e non presso il procuratore domiciliatario del giudizio d'appello, sia da qualificare inesistente ovvero soltanto nulla, al fine di stabilire conseguentemente se debba notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che queste Sezioni unite hanno ritenuto applicabile anche al giudizio di cassazione (ord. 3 maggio 1982 n. 280).

      Come si è accennato, nelle decisioni delle sezioni semplici di questa Corte si sono manifestate, al riguardo, difformità ed incertezze, essendosi, da alcune, qualificata nella e sanabile la notificazione della impugnazione eseguita presso il...



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