• Estremi:
    Cassazione civile, 2004,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1. - Con atto notificato alla Banca d'Italia il 26.5.1997 il dottor G.F. ed altri otto ex componenti del consiglio d'amministrazione della S. S.p.A. proposero reclamo avanti alla corte d'appello di Roma, ai sensi dell'articolo 145, D. L.vo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia: di seguito, "legge bancaria"), avverso il decreto in data 2.1.1997, n. 601004, con cui il ministero del tesoro aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura complessiva di Lire 30.000.000 al G.F.e di Lire 40.000.000 a ciascuno degli altri, per violazioni (carenze di controllo, omesse o inesatte segnalazioni all'organo di vigilanza, inosservanza delle disposizioni sui conti annuali, carenza di istruzione delle pratiche) previste dagli articoli 51 e 53, 1° co., lett. b), stesso T.U., riscontrate nel corso di accertamenti ispettivi disposti dalla Banca d'Italia medesima.

      2. - I...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      5. - Deve essere trattata, in limine, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti L. e F.C. eredi di D.C. deceduto nelle more del giudizio, sollevata dalla controricorrente sul presupposto del carattere strettamente personale della sanzione pecuniaria conseguente a violazione amministrativa, e quindi dell'intrasmissibilità agli eredi della relativa obbligazione gravante sul de cuius.

      5.1. - L'eccezione è fondata giacché, ai sensi dell'articolo 7, legge 24 novembre 1981, n. 689, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi; la morte dell'obbligato è quindi causa di cessazione della materia del contendere (Cass. nn. 7688/2002, 10244/1999, 6048/1993).

      5.2. - Per conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalle nominate signore C., non legittimate ad agire in questo giudizio perché...



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