• Estremi:
    Cassazione civile, 2007,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Il C. citò in giudizio il Credito Fondiario ed Industriale (FONSPA s.p.a.) perchè fosse dichiarato risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta un mutuo concessogli dal convenuto o, in subordine, perchè quest'ultimo fosse condannato a risarcirgli i danni conseguenti al mancato frazionamento del mutuo stesso. Danni consistenti nell'impossibilità - causata, appunto, dal mancato frazionamento - di accollare agli acquirenti delle singole porzioni dell'immobile costruito i rispettivi importi, nonchè nell'impossibilità di vendere il fabbricato stesso.

      Nel giudizio intervenne anche C.L. per sostenere le ragioni dell'attore.

      La domanda fu respinta dal Tribunale di Salerno con sentenza poi confermata dalla Corte della stessa città.

      Il C. propone ora ricorso per cassazione a mezzo di un unico motivo. Non si...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con l'unico motivo (violazione, falsa ed omessa applicazione artt. 1175, 1375 c.c. in relazione D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 39 ed art. 11 preleggi - incostituzionalità del D.P.R. n. 7 del 1976, art. 3 - vizi della motivazione) il ricorrente censura la sentenza laddove questa, sul presupposto dell'avvenuta stipulazione del mutuo nel vigore del regime normativo di cui al D.P.R. n. 7 del 1976, art. 3, ha affermato l'inapplicabilità alla fattispecie D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 39, che ha trasformato in obbligo la facoltà del frazionamento del mutuo già sancita dal menzionato art. 3. In particolare, per il ricorrente l'applicabilità alla fattispecie del citato art. 39 deriverebbe: dal fatto che trattasi di "norma avente gli stessi caratteri della L. 17 febbraio 1992, n. 154 e quindi da considerarsi di natura imperativa ..." ; dal fatto che il contratto di mutuo ha...



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