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- Estremi:
- Cassazione civile, 2001,
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Fatto
Svolgimento del processoLa PRODUZIONE INCREMENTO ATTIVITÀ INDUSTRIALI (P.I.A.I.) s.p.a., con atto dell'11 febbraio 1991, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trieste, all'epoca operante, l'avviso di accertamento n.79-90, notificatole il 28 dicembre 1990, con il quale l'Ufficio distrettuale II.DD. di Trieste aveva rettificato la dichiarazione dei redditi da essa reclamante prodotta per il 1984, rilevando l'esistenza di imponibili da assoggettare ad irpeg e ad ilor maggiori di quelli dichiarati per suffragare l'impugnativa, dedusse, fra l'altro, esserle stato invalidamente notificato a mente dell'art. 140 cod.proc.civ., nel mancato previo esperimento della procedura notificatoria prescritta per le persone giuridiche dall'art. 145 del codice di rito, l'atto impositivo contestato, ed essere, consequenzialmente, decaduta l'amministrazione finanziaria dal diritto di esercitare la discussa potestà accertativa in...
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Diritto
Motivi della decisione Il Ministero delle finanze, con il motivo articolato a supporto del ricorso, censura la sentenza nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Friuli - Venezia Giulia denunciando la inficiata da "violazione degli artt. 156, 157 e 160 c.p.c.": sulla premessa che, a mente della prima delle norme, assunte, violate, "la nullità(di un atto) non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiuntolo scopo a cui è destinato", e che "l'art. 160 del c.p.c., d'altro canto, prevede le ipotesi tassative di nullità della notificazione, facendo, comunque, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 del c.p.c.", prospetta, in definitiva, che, "nel caso di specie", concernente deduzione, non già di inesistenza ma, di nullità della discussa notificazione di avviso di accertamento, come è documentalmente provato, lo scopo della notificazione medesima è stato raggiunto", per essere stato...
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Note redazionali: