• Estremi:
    Cassazione civile, 2010,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      La controversia concerne l'impugnazione di due avvisi di rettifica parziale per gli anni 1995 e 1996 con cui l'Ufficio IVA recuperava a tassazione redditi ritenuti sottratti all'imposizione per omessa contabilizzazione di ricavi da parte della società contribuente.

      La Commissione adita accoglieva l'eccezione preliminare della società contribuente, che lamentava l'omessa convocazione da parte dell'Ufficio, nonostante fosse stata proposta istanza di accertamento con adesione, mandando all'Ufficio delle Entrate di Torino di provvedere, ora per allora, sull'istanza di accertamento con adesione.

      L'Amministrazione appellava in via principale dolendosi del fatto che il giudice di prime cure si era limitato a statuire sull'eccezione preliminare senza alcun esame dei rilievi mossi dalla contribuente al procedimento di constatazione e di accertamento, da ...

    • Diritto

      MOTIVAZIONE

      1. Va disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

      2. Altrettanto preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso principale del Ministero dell'Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l'Ufficio periferico di Torino 3 dell'Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (così come il ricorso per cassazione) spettava alla sola Agenzia. Sul punto va...



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