• Estremi:
    Cassazione civile, 2003,
    • Fatto

      Svolgimento del processo

      La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza 1 aprile 1998, ha ritenuta corretta la dichiarazione di Pier Gianni Grezzi relativa alla quota del reddito di partecipazione per l'anno 1984 dalla Società G&G. di Grezzi Pier Gianni e Grezzi Paolo correlata alla effettiva durata di tale partecipazione, e precisamente alla misura del 50% per il primo semestre del 1984 e del 20% per il secondo semestre (essendo intervenuta "medio tempore" un'acquisizione parziale della quota da parte di un terzo socio), escludendo altresì che da tale ripartizione conseguisse un danno per l'Erario.

      Il Ministero delle Finanze chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.

      L'intimato non si è costituito.

    • Diritto

      Motivi della decisione

      Adducendo la violazione (dell'art.5 TUIR e degli artt. 2262, 2289 e 2293, il Ministero sostiene che ove nel corso dell'esercizio sociale si verifichi un trasferimento della posizione di socio a mezzo di cessione di quota di partecipazione sociale ad un terzo, la quota di utili maturati deve essere imputata, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, per intero al cessionario, e non già al cedente e al cessionario in misura proporzionale: a parte infatti il rilievo che la quota di utili non è costante nel tempo, per cui la ripartizione temporale non è idonea a rappresentarla, il diritto da parte del socio alla percezione degli utili si concretizza con l'approvazione del rendiconto, che si riferisce temporalmente al solo cessionario. Una tale suddivisione della partecipazione comporta inoltre danno per l'Erario, essendo diversa l'incidenza della quota di utili sui redditi complessivi di cedente e...



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