• Estremi:
    Cassazione civile, 2003,
    • Fatto

      Svolgimento del processo

      L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di La Spezia iscriveva a ruolo a carico della Signora Manfredini l'importo dell'ILOR relativa all'anno 1980 sul reddito proveniente dalla collaborazione all'impresa familiare del coniuge Barilli Carlo.

      Ricorreva la contribuente alla Commissione Tributaria di prima grado, sostenendo che il reddito de quo non era soggetto ad ILOR giacché reddito di lavoro autonomo e pertanto escluso dalla tassazione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 42-1980.

      La Commissione, con sentenza n. 6369 del 17 ottobre 1985, respingeva il ricorso e tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di La Spezia con sentenza 70-1987.

      Avverso detta sentenza la ricorrente proponeva impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale di Roma che, in riforma delle decisioni rese...

    • Diritto

      Motivi della decisione

      Con il motivo del ricorso il Ministero ha denunciato la "violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; 115 e 5 T.U. 22 dicembre 1986 n. 917: con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Secondo il Ministero la Suprema Corte, con numerose sentenze, avrebbe precisato che la norma dell'art. 115, comma 2, lett c) del T.U. 917-1986 (che dispone l'esenzione dall'ILOR dei redditi dei collaboratori dell'impresa familiare) ha effetto retroattivo in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, ma tale efficacia non può farsi risalire oltre la data del 1 gennaio 1985 ed estendersi a periodi di imposta precedenti. Detta norma, inoltre, pone a tale retroattività limiti precisi, subordinandola alla condizione che le relative dichiarazioni dei contribuenti, siano conformi alle disposizioni indicate nello stesso T.U.

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