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- Estremi:
- Cassazione civile, 2010,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 08/03/2005.
La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Pavia che aveva accolto il ricorso di D.M. avverso il diniego di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali pagate in virtù della registrazione a tariffa ordinaria del decreto del Tribunale di Voghera di riconoscimento di usucapione abbreviata ex art. 1159 bis c.c. e non con i benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 del di un terreno montano in Comune di (OMISSIS).
La CTR riteneva irrilevante ai fini del beneficio la distinzione tra acquisto a titolo originario e derivativo.
I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l'entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).
Con l'articolato motivo, l'Agenzia deduce le superiori violazioni di legge, essendosi la CTR occupata solo dell'interpretazione dell'art. 9 predetto e avendo, pertanto, trascurato del tutto la questione sollevata e cioè non tanto che in un acquisto per usucapione quindicennale ex art. 1159 bis c.c. non poteva venite in considerazione lo scopo dell'"arrotondamento o accorpamento" di cui al cit. art. 9, cui faceva rinvio la L. n. 346 del 1976, art. 4, bensì che mancava trasferimento di proprietà comportando il decreto di riconoscimento...