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- Estremi:
- Cassazione civile, 2001,
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Fatto
Svolgimento del processoLa Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza 10 maggio 1998, ha ritenuto, ai fini dell'imposta di registro, non pertinente ad immobile conferito da Pietro Sala Ponticino Di Cioni Rossella e C., un debito di 98 milioni derivante da conto corrente bancario, anch'esso trasferito alla predetta Società dal Sala, a liberazione della propria quota. La Commissione regionale ha escluso la deduzione di tale debito dalla base imponibile, per mancanza di un nesso fra il debito stesso e il valore oggettivo dell'immobile trattandosi di conferimento di scoperto bancario di natura personale e transitoria, non inerente comunque al bene trasferito.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Pietro Sala, Cioni Rossella e la Società Ponticino Di Cioni Rossella e C., sulla base un unico motivo. il Ministero delle Finanze resiste con controricorso.
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Diritto
Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 50 30 comma del DP.R. 16 aprile 1986 n. 131, nonché della Direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, i ricorrenti sostengono che il dettato normativo consente l'apporto di beni in società al netto di passività conferite contestualmente, indipendentemente dal fatto che il soggetto conferente sia una persona fisica (come nella fattispecie) ovvero giuridica.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 50 3 comma cpv del DPR 131 del 1986 dispone che qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base di imponibile "per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore dei beni, diritti o aziende al netto di passività o oneri".
Tale norma, che traspone nell'ordinamento italiano la Direttiva CEE n, 335-69, impone dunque la deduzione delle...
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Note redazionali: