• Estremi:
    Cassazione penale, 2011,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      Il TdR di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso a carico di B.M., sottoposta a indagine con riferimento ai delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e di bancarotta fraudolenta.

      Ricorrono per cassazione i difensori e deducono:

      1) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità della ipotesi criminosa D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 11, nonchè violazione dell'art. 84 c.p., atteso che, in ragione del principio di specialità, la fattispecie resta assorbita in quelle di bancarotta, atteso che, una volta intervenuto il fallimento, il Fisco è "trattato" secondo il principio della par condicio creditorum. Ciò per altro emerge anche dalla relazione governativa al decreto legislativo sopra indicato Erra il TdR nel ritenere ...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

      Quanto alla prima censura, si deve ricordare che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, come è noto, recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto,..aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni, idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva".

      Orbene, da un lato, non può essere dubbio che quella descritta dalla norma in questione sia una condotta distrattiva (portata ad esecuzione o con negozi simulati, o, genericamente, con "atti fraudolenti"), dall'altro, è di tutta evidenza che il delitto di bancarotta patrimoniale L. Fall., ex art. 216, costituisce "piùgrave reato" (reclusione da 3 a 10 anni).

      ...


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