-
- Estremi:
- Cassazione penale, 2003,
-
Fatto
Svolgimento del processo1. Il Tribunale di Benevento ha giudicato con il rito abbreviato A. G., M. G. M. e A. O. e, con riferimento al fallimento di una società di fatto, ha condannato G. e la M. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), G. anche per i reati di omesso deposito dei bilanci e delle altre scritture contabili (art. 220 l. fall.) e di false comunicazioni sociali (capi B e C) e O. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso con i primi due, per aver acquistato simulatamente l'impresa di G. (capo E); ha inoltre condannato O., con riferimento al fallimento di un'altra società, per il reato di bancarotta fraudolenta impropria (artt. 223, comma 2, n. 1 l. fall. e 2621 c.c.) per l'esposizione di un debito inesistente relativo all'acquisto dell'impresa di G. (capo F).
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 7 ...
-
Diritto
Motivi della decisione 1. In seguito all'opposizione dei coniugi G. e M. è stato revocato il fallimento della società di fatto e dei singoli soci, perciò occorre dichiarare che i fatti dei capi A, B ed E non sussistono.
Restano da considerare il reato di false comunicazioni sociali, per il quale è stato condannato G., e quello di bancarotta impropria, per il quale è stato condannato O..
I ricorsi, come si è visto, sono stati rimessi alle Sezioni unite per le questioni relative alla successione di leggi in materia di reati societari e soprattutto per il contrasto che si è manifestato in giurisprudenza sul trattamento che, in seguito alla sostituzione del n. 1 del secondo comma dell'art. 223 l. fall., devono ricevere i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
2. Rispetto al reato di false ...