• Estremi:
    Cassazione civile, 2011,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

      p. 1.- Con la sentenza impugnata (del 6.4.2009) la Corte di appello di Roma ha revocato la dichiarazione di fallimento della s.r.l.

      International Leisure Group pronunciata dal Tribunale di Roma (con sentenza depositata il 31.7.2008) contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo presentata dalla società dichiarata fallita.

      Dopo avere confutato l'opinione accolta dal primo giudice, secondo la quale con il D.Lgs. n. 169 del 2007 sarebbe stato sostituito ad un controllo formale una valutazione di merito della veridicità dei fatti e sulla fattibilità del piano, ha osservato la Corte territoriale che al tribunale, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, compete esclusivamente di controllare se siano corretti e veritieri i dati di fatto posti a base della relazione e se, ...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo