• Estremi:
    Cassazione civile, 2009,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con ricorso presentato alla commissione tributaria provinciale di L'Aquila la società Bilat dei Fratelli Basile snc impugnava l'avviso di accertamento relativo a maggiorazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta Iva ed accessori per l'anno 1992, fatto notificare alla medesima dal competente ufficio di quella città, e con il quale l'amministrazione comunicava di avere accertato una sottofatturazione dei prodotti caseari commercializzati per un importo complessivo pari a L. 139.152.000 a fronte di quanto dichiarato, nonchè l'indetraibilità dell'Iva sui costi di manutenzione e funzionamento degli automezzi utilizzati per la vendita dei propri prodotti. La contribuente faceva presente che tale avviso era privo dei presupposti, in quanto aveva definito la pratica fiscale mediante l'accertamento con adesione; perciò chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo.

      ...
    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 656 del 1994, art. 3, D.L. n. 345, convertito dalla L. n. 427 del 1995, oltre che insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto la CTR non avrebbe considerato che Bilat ormai non poteva essere ammessa all'agevolazione dell'accertamento con adesione, in quanto vi ostava la notifica (consegna) del verbale di constatazione con esito positivo della polizia tributaria n. 19 del 22.1.1993, e questo costituiva un impedimento per fruire della medesima. Del resto il relativo atto amministrativo era affetto da nullità, se non da inesistenza, perchè illegittimo, e pertanto non poteva produrre alcun effetto, sicchè la contribuente era nella condizione di chiedere il rimborso...



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