• Estremi:
    Cassazione civile, 2010,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con ordinanza del 27.10.2008 il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 c.c., da D.F.G., P.M. e P.A. nella loro qualità di componenti del Collegio Sindacale della Erroi Costruzioni e Servizi s.r.l., ritenendo limitata alle società per azioni l'applicabilità della disposizione invocata e condannando inoltre i ricorrenti, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese processuali.

      Avverso la decisione D.F. ed i due P. proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non resistevano gli intimati.

      La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 29.10.2009.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato:

      1) violazione dell'art. 2409 c.c., D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 33, art. 91 c.p.c., per il fatto che il ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c., era stato proposto in ragione della rivestita qualità di sindaci della Erroi Costruzioni e Servizi s.r.l., l'istanza non era stata motivata dall'esigenza di tutelare un diritto o un interesse nei confronti della detta società, l'instaurato procedimento ex art. 2409 c.c., non avrebbe natura contenziosa e non sarebbe stata quindi neppure astrattamente configurabile l'ipotesi di soccombenza delineata;

      2) violazione dell'art. 2477 c.c., in relazione agli artt. 2043 e 2409 c.c., art. 91 c.p.c., atteso che l'affermata irrilevanza della dimensione della società sarebbe frutto di una interpretazione errata. L'omessa considerazione di tale...



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