• Estremi:
    Cassazione civile, 2008,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione con i quali l'ufficio del registro aveva sottoposto a tassazione la cessione delle rimanenza e delle materie prime avvenuta in data 25 novembre 1996 tra il fallimento Caseificio Raffo s.r.l. e la C.R. s.r.l., ritenendo che la stessa dovesse essere considerata come facente parte del trasferimento di azienda stipulata tra gli stessi contraenti in data 8 novembre 1996.

      L'intimata non si è costituita.

      La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Il ricorso con cui l'Amministrazione si duole che la Commissione Tributaria Regionale abbia escluso che la cessione delle merci in giacenza fosse da ritenersi sostanzialmente un tutt'uno con la cessione di azienda intervenuta pochi giorni prima in base alla considerazione che l'operazione era conforme alle disposizioni del giudice delegato al fallimento e che la diversità dei tempi fosse giustificata dalla necessità di procedere alla valutazione delle rimanenza è manifestamente fondato.

      La Corte, in tema di cessione di azienda e con riferimento al regime tributario della stessa in presenza di operazioni non contestuali ha enunciato il principio secondo cui "In tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti comporta che, nell'imposizione di un negozio, deve attribuirsi rilievo...



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