• Estremi:
    Cassazione civile, 2007,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      L'Ufficio distrettuale delle II.DD. di Pescara accertava per l'anno 1991 nei confronti di S.L. una plusvalenza di L. 528.000.000=, derivante dal mancato assoggettamento a tassazione ordinaria (non essendosi la contribuente avvalsa della facoltà di tassazione separata) del valore di avviamento di una farmacia (ceduta al proprio figlio), il cui corrispettivo era costituito da una rendita vitalizia.

      La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, confermando, con sentenza 14 dicembre 2000, la decisione dei primi giudici, ha negato l'esistenza di una plusvalenza tassabile in presenza di un realizzo non determinabile in via preventiva, quale l'incasso annuale di una rendita vitalizia.

      L'Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.

      S.L. resiste con controricorso.

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      Adducendo la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 2, lett. a) artt. 18, 48 e 54, nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata, l'Amministrazione sostiene, sulla base del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 2), lett. a) secondo cui, nel caso di cessione di azienda, relativi corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell'atto, ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale, che la plusvalenza in oggetto è stata realizzata all'atto della stipulazione del contratto di cessione di azienda, e va calcolata capitalizzando il valore della rendita, con riferimento al principio di competenza (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 18, comma 1) e non di cassa, in quanto l'imposta si determina sul reddito imputato anche se non percepitola assoggettarsi a tassazione ordinaria, quale reddito d'impresa ex art. 54 cit. DPR, non avendo la contribuente optato...



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