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- Estremi:
- Cassazione civile, 2004,
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Fatto
Svolgimento del processoCon sentenza non definitiva del 19 giugno 1981 il tribunale di Perugia condannava M.S. vedova S. in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia A.S., nonché S.S., tutti nella qualità di eredi di F.S., a pagare a C.C. ed E.A.in C. l'importo corrispondente al valore della metà del patrimonio immobiliare della società F.R.dL. spa, equivalente a settecentocinquanta azioni della medesima società nella sua consistenza al 23 marzo 1971, con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e con gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della domanda al saldo, previa compensazione di quanto dovuto a vario titolo dai coniugi C.-A. al defunto ed ai suoi aventi causa; condannava, altresì, i suddetti eredi di F.S. al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità delle azioni.
Con separata e coeva ordinanza disponeva per l'ulteriore istruzione della causa al...
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Diritto
Motivi della decisione Premesso che il controricorso notificato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ. è inammissibile e comporta il divieto per il giudice di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, salva la facoltà di partecipare alla discussione orale (da ultimo: Cass., n. 10933/2002), preliminarmente questa Corte, giusta l'eccezione che i ricorrenti hanno proposto in memoria, deve rilevare l'inammissibilità del controricorso degli eredi S., che, rispetto al ricorso notificato in data 30 ottobre 2000, risulta notificato il 25 gennaio 2001, oltre il termine di cui al primo comma del citato art. 370.
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2909 cod. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti - i...