• Estremi:
    Cassazione civile, 2009,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      p. 1. Nell'agosto del 1998 VE.Lu., vedova V., V.A. e V.W., nella qualità di eredi di V.V., nonchè V.W. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, L.L., per sentirla condannare al pagamento in favore di ciascuno di essi attori della somma di lire duecento milioni (oltre accessori), a titolo di risarcimento dei danni per il preteso carattere diffamatorio della reputazione del de cuius e di V.W., a loro dire ravvisabile in un articolo a sua firma, pubblicato sul quotidiano "(OMISSIS)" del (OMISSIS), dal titolo " (OMISSIS)". In tale articolo, per quello che riferisce la sentenza impugnata, V.W. era stato "ingiustamente coinvolto nelle indagini relative ad una estorsione" ed il defunto V.V. "in episodi di c.d. malasanità".

      Per quello che ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      p. 1. Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perchè proposti contro la stessa sentenza.

      2. Con il primo motivo del ricorso n. 7169 del 2004, si deduce "violazione dell'art. 350 c.p.c.", in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte d'Appello ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela Fallimentare Romedit, che, contumace in primo grado, era stata condannata in solido con la L. e l' A. al risarcimento dei danni. Ad avviso dei ricorrenti, ferma la natura solidale delle rispettive responsabilità, a seguito della chiamata in causa da parte della L. nei confronti dell' A. e della detta curatela si sarebbe determinata una situazione di litisconsorzio processuale, atteso che la responsabilità dell'uno suppone quella dell'altro. A sostegno viene citata Cass. n....



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