-
- Estremi:
- Cassazione civile, 2002,
-
Fatto
Svolgimento del processo1.1 In data 18 agosto 1989, l'Ufficio i.v.a. di Treviso invitò la Marotto B. Cornici di Marotto B. e Sossai M. S.n.c. a fornire chiarimenti in merito all'acquisto di beni, effettuato nel 1986 in sospensione d'imposta, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, in misura eccedente rispetto al plafond consentito dalla legge.
Nonostante i chiarimenti forniti dalla Società, lo stesso Ufficio notificò a quest'ultima, in data 16 dicembre 1989, processo verbale di constatazione n. 1019-89 del 13 novembre 1989, con cui veniva accertato che la Società medesima, nel 1986, si era avvalsa della facoltà di acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta per L.
145.062.000; che l'ammontare delle cessioni all'esportazione, effettuate nel 1985, risultava pari a L. 98.624.000; e che, quindi, gli acquisti del 1986 erano eccedenti dal plafond per L....
-
Diritto
Motivi della decisione 2.1 Con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 21 del D.L. 2.3.89 n. 69, convertito nella legge 27.4.89 n. 154; degli artt. 8, 28, 54 e 57 del D.P.R. n.
633-72. Insufficiente, e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche relativamente alla sua motivazione, sostenendo che:
a) - l'avviso di rettifica sarebbe stato tempestivamente adottato nell'esercizio legittimo del potere di autocontrollo da parte dell'Ufficio i.v.a. di Treviso; b) - all'esercizio di tale potere non osterebbe il provvedimento di archiviazione del 16 marzo 1990, in quanto questo costituirebbe atto meramente interno dell'Ufficio e non ufficialmente comunicato alla contribuente; c) - nel merito, al rapporto tributario de quo non sarebbe applicabile il condono previsto dall'art. 21...
-
Note redazionali: