• Estremi:
    Cassazione civile, 1997,
    • Fatto

      Svolgimento del processo

      Con atto depositato il 2.1.92 IULIANO Grazia esponeva di essere stata ingiustamente cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di Calapezzati per il periodo 1984-89, a causa del silenzio-accoglimento formatosi a seguito del ricorso proposto dall' INPS all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Reggio Calabria avverso la decisione della Commissione provinciale di Cosenza a lei favorevole, e chiedeva al Pretore di Rossano di dichiarare l'illegittimità della cancellazione ed il suo pieno diritto ad essere iscritta negli elenchi sopra specificati.

      Instaurato il contraddittorio, il SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI, costituitosi, deduceva che la cancellazione era avvenuta in conseguenza degli accertamenti compiuti da funzioni dell' INPS e dell'Ispettorato del Lavoro. Espletata prova testimoniale ed acquisita copia degli accertamenti effettuati in...

    • Diritto

      Motivi della decisione

      Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 325 c.p.c.); nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, in relazione all'art. 360, un. 3 e 5, c.p.c..

      Lamenta la sig.ra Iuliano che la mancanza della ricevuta di ritorno relativa alla notifica della sentenza di primo grado non poteva impedire al Tribunale di dichiarare la tardività dell'appello, proposto con ricorso depositato il 13.12.1993, atteso che lo stesso istituto appellante dava atto, nell'impugnazione, che la sentenza era stata notificata il 12.11.1993, può cercando di superare la prevedibile eccezione con l'affermazione, non provata e contrastata dalla retata di notifica esistente sulla decisione notificata, che la notificazione sarebbe avvenuta presso lo SCAU e non presso il suo procuratore costituito.

      Dalla retata emerge, infatti,...



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