• Estremi:
    Cassazione civile, 2007,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      Con il decreto indicato in epigrafe è stata accolta l'opposizione proposta dalla s.p.a. Cassa di risparmio della provincia di Teramo - Tercas avverso il decreto del 13 ottobre 2000, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le aveva irrogato una sanzione pecuniaria, ritenendola responsabile di violazioni di norme in materia di intermediazione mobiliare: la Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato estinta l'obbligazione, in quanto "ai rilievi ispettivi conclusi alla data del 12 marzo 1997 è seguita una contestazione delle violazioni effettuata dalla Consob solo in data 25 settembre 1997, quindi ben al di là del termine perentorio di 90 giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14";

      sulle spese di giudizio nulla è stato disposto, "in difetto di richiesta sul punto da parte della predetta Tercas".

      Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa -...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      In quanto proposte contro lo stesso provvedimento, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c..

      Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob denunciano "violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, art. 1, comma 6 e art. 2, comma 10 conv. in L. 7 giugno 1974, n. 216 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4, comma 11, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", per avere la Corte d'appello dell'Aquila erroneamente assunto, quale dies a quo del termine per la contestazione degli illeciti amministrativi in questione, il giorno di conclusione dei rilievi ispettivi, anzichè quello in cui la commissione della Consob in composizione collegiale, all'esito dell'ulteriore necessaria attività istruttoria, si era riunita per...



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