• Estremi:
    Cassazione penale, 2000,
    • Fatto

      Fatto e diritto

      Il gip del tribunale di Como procedeva in data 10.06.1999 al sequestro preventivo di libri sociali e documentazione contabile nei confronti della società "O. S." sede Milano, in relazione al reato p. e p. dall'art. 2621 C.C. contestato alla sua amministratrice M. M. in concorso con altri.

      L'impugnata ordinanza del tribunale di riesame, nel confermare il provvedimento genetico, integrava la motivazione, quanto al fatto concreto sussumibile sub art. 2621 c.c., con riferimento ad altro provvedimento (sequestro probatorio di un libro della medesima società per l'accertamento di una pagina falsa) cui il fatto contestato era collegabile.

      Il ricorrente allegava i seguenti motivi:

      1) Incompetenza del gip di Como, in relazione al luogo di consumazione del reato di falso in bilancio.

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