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Epigrafe
Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (1) (2) (Versione codificata) (MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA)
(1) Titolo modificato dall'articolo 1 del Regolamento del...
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ARTICOLO N.1
Marchio dell'Unione europea (1)
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[1. Sono denominati di seguito «marchi dell'Unione europea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. I Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.] (2)
(1) Articolo modificato dall'articolo 1 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2424 del 16 dicembre 2015.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 211, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, n. 1001. Per i riferimenti normativi di cui al presente regolamento vedi l'allegato III...
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