• Estremi:
    Cassazione civile, 1996,
    • Fatto

      Svolgimento del processo

      Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia la Perar s.p.a. conveniva in giudizio il signor Angelo Frascoli, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano e la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Milano, chiedendo l'annullamento del provvedimento con il quale detto Ufficio aveva disposto l'avviamento al lavoro del Frascoli, invalido civile, nonché delle delibere della Commissione predetta relative al c.d.

      "scorrimento" tra categorie di riservatari ex lege n.482 n. 1968.

      Il Tribunale adito accoglieva il ricorso, annullando l'atto di avviamento al lavoro e le presupposte deliberazioni, con sentenza appellata dal Frascoli sull'assunto del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e della legittimità dei provvedimenti impugnati.

      ...
    • Diritto

      Motivi della decisione

      Devesi premettere che il ricorso è stato ritualmente notificato alle Amministrazioni difese dall'Avvocatura generale dello Stato.

      Quanto invece alla notificazione del medesimo alla societ'a Perar, devesi rilevare che essa è stata eseguita non a detta parte, rimasta contumace davanti al Consiglio di Stato, ma al suo procuratore costituito davanti al TAR.

      Orbene, la notificazione del ricorso per cassazione, che venga eseguita presso il procuratore domiciliatario della parte costituitasi in primo grado ma rimasta contumace in appello, è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, poiché l'elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita (v. Cass. S.U. 23 aprile 1987 n. 3947 e 20 novembre 1982 n. 6248).

      Tale rilievo, peraltro, non...



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