• Estremi:
    Cassazione civile, 2010,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      1.- Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 maggio 2001, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal curatore del fallimento della s.r.l. La Vitimec (dichiarato nel (OMISSIS)) contro la BNL s.p.a. per abusiva concessione di credito, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.

      A sostegno della domanda la curatela aveva dedotto che, subito dopo la costituzione (nel 1990) della società suddetta con un capitale di L. 20.000.000, un'agenzia cittadina della Banca convenuta aveva preso ad erogarle cospicui, crescenti importi nonostante che risultanze di ordine contabile evidenziassero una condizione economica che tanto non giustificava, e che anzi, verosimilmente attraverso opinabili decisioni personali di un funzionario responsabile, l'esposizione debitoria aveva raggiunto in meno di due...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      2.1.- Con il primo motivo la curatela ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto deducendo che dalla L. Fall., art. 6, art. 64, e segg., art. 187 (ora abrogato), artt. 217 e 218, D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 30 e art. 2449 c.c. (vecchio testo e nuovi artt. 2484, 2485 e 2486 c.c.) si trae il principio generale del divieto per l'imprenditore insolvente di compiere nuove operazioni, che avrebbero il solo effetto di aggravare l'insolvenza e di erodere ulteriormente il patrimonio dell'impresa, che l'art. 2740 c.c., vincola a garanzia della soddisfazione dei creditori, con il corollario che è dovere per i terzi di astenersi dal compiere atti illeciti, che consentano all'imprenditore di dissimulare l'insolvenza e continuare a contrarre debiti. Comportamenti, questi ultimi, che determinano un danno ingiusto non solo per il singolo creditore del fallito (indotto ...



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