• Epigrafe

        Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34


      • ARTICOLO N.223

        Fatti di bancarotta fraudolenta.

      •  

        Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

        Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

        1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile1;

        2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

        Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

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