• Epigrafe

        Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34


      • ARTICOLO N.219

        Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

      •  

        Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

        Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

        1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

        2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

        Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

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