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Vigente dal :
- 04-05-2016
- 19-12-2012
- 01-01-2008
- 17-07-2006
- Testo G.U.
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Epigrafe
Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34[1] Vedi, anche, l'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 e l'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 .
[2] A norma dell'articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.
[3] L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto.
[4] A norma dell’articolo 294, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.
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Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore,...