• Epigrafe

        Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34


      • ARTICOLO N.78

        Conto corrente, mandato, commissione1.

      •  

        I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

        Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

        Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.

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