• Epigrafe

        Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34


      • ARTICOLO N.26

        Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale 1 2 3 4 5.

        Vigente dal 01/01/2008

      •  

        Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

        Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

        Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax...

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