• Epigrafe

        Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34


      • ARTICOLO N.18

        Reclamo 1 2

        Vigente dal 01/01/2008

      •  

        Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

        Il ricorso deve contenere:

        1) l'indicazione della corte d'appello competente;

        2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;

        3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

        4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

        Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

        Il termine per il reclamo...

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