• Epigrafe

        Regio decreto 1934 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (T.U. LEGGI SANITARIE) (1).

        (1) A norma dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente decreto è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".


      • ARTICOLO N.99

      • Art. 99.

        È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.

        È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

        Con decreto, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che...

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