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Epigrafe
Regio decreto 1934 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 1.[1] Vedi articolo 11 della Legge 4 marzo 2009, n. 15.
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ARTICOLO N.44
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(art. 33, primo e secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, Regio Decreto 18 novembre 1923, 2440).
La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
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