• Estremi:
    Corte Costituzionale, 2005,
    • Fatto

      Ritenuto in fatto

      1.- Con ordinanza depositata il 5 novembre 2004 la Corte d'appello di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli art. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo, del codice civile.

      Il dubbio è stato prospettato nel corso di un procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale ordinario di Udine che, adito con ricorso ex art. 2409 cod. civ. dai componenti del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata, aveva disposto l'ispezione giudiziale della società.

      1.1.- In punto di rilevanza, osserva il rimettente che la decisione della fattispecie sottoposta al suo esame comporta la valutazione, in limine, dell'ammissibilità della procedura di controllo ex art. 2409 cod. civ., nel...

    • Diritto

      Considerato in diritto

      1.- La Corte d'appello di Trieste dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo, cod. civ., nella parte in cui escludono l'ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione nella società a responsabilità limitata.

      A sua volta, il Tribunale ordinario di Cagliari dubita, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2409 e 2476, comma terzo, cod. civ. - nella parte in cui non prevedono che, in caso di gravi irregolarità degli amministratori, i soci della società a responsabilità limitata possano invocare il controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. - nonché dell'art. 2477, comma quarto, cod. civ. laddove, richiamando le disposizioni...



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