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- Estremi:
- Corte Costituzionale, 1998,
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Fatto
Ritenuto in fatto1. - La Corte di cassazione, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso da una società a responsabilità limitata contro il suo amministratore per fatti commessi nel periodo in cui l'attrice era costituita come società in accomandita semplice, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
2. - Ad avviso della Corte rimettente, la disparità di trattamento che la norma denunciata comporterebbe tra le società di persone e quelle di capitali sarebbe irragionevole " in quanto non ancorabile ad una sostanziale diversità di tutela apprestata dalla legge" .
La differente disciplina che il codice detta per le...
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Diritto
Considerato in diritto 1. - La Corte di cassazione dubita - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - della legittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
2. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
3. - Ai fini del decidere, va anzitutto esclusa, in conformità al diritto vivente, l'applicabilità, sia diretta che analogica, della norma denunciata alle società di persone.
4. - Può, dunque, passarsi all'esame della questione di costituzionalità che, in relazione all'oggetto del giudizio a quo, riguarda la disparità di trattamento tra le società di capitali e la società in accomandita semplice per essere le prime, in quanto persone giuridiche,...