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Epigrafe
Legge 2009 - Legge di contabilita' e finanza pubblica (A).(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21; Circolare CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 5 gennaio 2018, n. 1/2018
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ARTICOLO N.13
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
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Art. 13.
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni...
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