• Estremi:
    Corte Costituzionale, 2000,
    • Fatto

      Ritenuto in fatto

      1.- Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 16 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 10 dello stesso regio decreto, nella parte in cui prevedono che la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili che abbiano perduto tale qualità per effetto della trasformazione della società, pur dopo che sia trascorso un anno dalla iscrizione della modifica nel registro delle imprese.

      Premessa la rilevanza della questione - avendo il giudizio a quo ad oggetto l'opposizione ad una sentenza...

    • Diritto

      Considerato in diritto

      1.- Il Tribunale di Palermo solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 10 dello stesso regio decreto, nella parte in cui detta norma - per diritto vivente - prevede, in caso di fallimento di società, anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili pure se abbiano perso tale qualità, per trasformazione del tipo sociale, da oltre un anno.

      Il Tribunale di Milano solleva invece questione di legittimità costituzionale della stessa norma, sempre con riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., non esplicitamente evocato ma desumibile chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza, nella parte in cui non...



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