• Epigrafe

        Legge 1999 - Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti 1.


      • ARTICOLO N.7

        Altre operazioni. (A)

        Vigente dal 01/05/2019

      • 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:

        a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate1;

        b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

        b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità, in capo alla societa' di cui all'articolo 7.2  di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni...

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