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Vigente dal :
- 01-05-2019
- 01-01-2019
- 25-06-2014
- 22-02-2014
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 1999 - Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti 1.[1] In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 febbraio 2002, n. 54, Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2003, n. 8.
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ARTICOLO N.7
Altre operazioni. (A)
Vigente dal 01/05/2019
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1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate1;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità, in capo alla societa' di cui all'articolo 7.2 di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni...