• Estremi:
    Corte Costituzionale, 1987,
    • Fatto

      Ritenuto in fatto

      1. - Il Pretore di Piacenza, con ordinanza emessa il 15 novembre 1983 (R.O. n. 168/1984), nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e Paola Bracchi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 4, primo comma, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nella parte in cui non prevede che il coniuge, che presta opera manuale non in rapporto di dipendenza con l'altro coniuge, sia soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

      Nella specie, l'I.N.A.I.L. aveva accertato che il marito della Bracchi svolgeva attività di collaboratore in via continuativa nel negozio del quale la moglie era titolare e riteneva conseguentemente sussistente l'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 4, n. 6 o n. 7, del d.P.R. suindicato.

      ...
    • Diritto

      Considerato in diritto

      1. - I tre giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza in ragione della identità o connessione delle questioni sollevate con le ordinanze di rimessione. Queste infatti indubbiano tutte la legittimità della normativa di cui all'art. 4, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

      2. - L'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro,...



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