• Epigrafe

        Legge 1997 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (A).

         

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        (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INAIL 11 maggio 2010, n. 3839; Nota INAIL 22 gennaio 2010, n.3410; Nota INAIL 1 marzo 2010, n. 1960; Nota INAIL 20 gennaio 2012 n. 421; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 09 marzo 2012 n. 1800; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 giugno 2012 n. 55/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 26 novembre 2012 n. 101/E; Messaggio INPS 05 dicembre 2012 n. 20028.


      • ARTICOLO N.59

        Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità (A).

        Vigente dal 18/07/2012

      • 1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:

        a) gli aumenti di periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti...

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