• Epigrafe

        Legge 1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione (TREU) (1) (A).

        (1) Con d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle regioni, tra l'altro, i compiti relativi al collocamento, all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, e i compiti di preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro.

        (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27.


      • ARTICOLO N.26 bis

        Disposizioni fiscali (1).

        Vigente dal 24/10/2003

      • 1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f) , all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972 (2) .

        (1) Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

        (2) A norma dell'articolo 86, comma 4, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 , le disposizioni del presente...

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