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Epigrafe
Legge 1994 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 1 2 345.[1] Il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione e economica sono stati soppressi dall'art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430, che ha istituito l'unico Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
[2] Tutte le funzioni e i compiti svolti dal Ministro/Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già sostitutivo dell'abrogato Ministro/Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ora esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega agli enti locali, e dal Ministero delle politiche agricole e forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).
[3] Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59, nelle seguenti materie: sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture, servizi alla persona e alla comunità, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.
[4] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
[5] In riferimento alla presente legge vedi: Nota INPDAP 10 gennaio 2007, n. 1; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 febbraio 2007, n. 5; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 giugno 2012 n. 23/E; Circolare CNR 18 luglio 2012 n. 21/2012.
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ARTICOLO N.30
Società di comodo. Valutazione dei titoli (A)
Vigente dal 01/01/2016
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1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano [, salvo prova contraria,] non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali1:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell' articolo 85 , comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e delle quote di partecipazione nelle...
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