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Vigente dal :
- 19-08-2014
- 24-05-2013
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 1994 - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali 1.[1] A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato".
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ARTICOLO N.9
Vigente dal 19/08/2014
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1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto...