• Epigrafe

        Legge 1994 - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali 1.


      • ARTICOLO N.6

        Vigente dal 24/05/2013

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        1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto1 2.

        2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

         

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