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Vigente dal :
- 24-05-2013
- 28-02-1997
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 1994 - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali 1.[1] A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato".
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ARTICOLO N.6
Vigente dal 24/05/2013
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1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto1 2.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
[1] A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato".
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