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Epigrafe
Legge 1991 - Legge-quadro sul volontariato (VOLONTARIATO) 123.[1] Con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
[2] Vedi articolo 72, comma 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
[3] Legge abrogata dall'articolo 102, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 salvo quanto previsto dall'articolo 102, comma 3 e 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
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ARTICOLO N.2
Attività di volontariato 1.
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[1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. ]
[1] Articolo abrogato dall'articolo 102, comma...
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