• Epigrafe

        Legge 1990 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991) (1).

        (1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.


      • ARTICOLO N.6

      • Art. 6.

        1. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26".

        2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del...

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