• Epigrafe

        Legge 1988 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (ATTIVITA' DI GOVERNO) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

        (1) La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituito (art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94).

        (2) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80). Successivamente il citato art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, è stato abrogato dall' articolo 72, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 .

        (3) Con d.p.r. 3 luglio 1997, n. 520 è stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali.

        (4) In luogo di Ragioneria/e centrale/i, leggasi Ufficio/i centrale/i di bilancio ex art. 7, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

        (5) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

        (6) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.


      • ARTICOLO N.17

        Regolamenti.

        Vigente dal 04/07/2009

      • 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta (1) giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare (1):

        a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari (2);

        b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

        c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

        d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

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