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Epigrafe
Legge 1985 - Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita 1.[1] Vedi anche l'articolo 17, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e il d.m. 26 giugno 1989.
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ARTICOLO N.2
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L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e ) dell'art. 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo...
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