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Epigrafe
Legge 1981 - Modifiche al sistema penale (DEPENALIZZAZIONE) 12 3 4 56(A).---------------
(A) In Riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS n. 75 del 13 maggio 2011;Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 45/E del 13 aprile 2011.;Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2012 n. 2; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 07 settembre 2011 n. 1873609; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2011 n. 1874143; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 22 settembre 2011 n. 1875349; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1876801; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1876945; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2012 n. 1876953; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 10 novembre 2011 n. 1877661; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 10 novembre 2011 n. 1877672; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2012 n. 1876962; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2011 n. 1876974; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2011 n. 1876985; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 20 ottobre 2011 n. 1877014; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1877026; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1877034; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1876493 ; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1876506; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2012 n. 1878577; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2012 n. 1878592; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 21 dicembre 2011 n. 1880564; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1880306; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1882115; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1906361;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 24 novembre2011 n. 1906722;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 dicembre 2011 n. 1892806; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2011 n. 1881213; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 30 dicembre 2011 n. 1892823; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 20 gennaio 2012 n. 1895260; Circolare Ministero della Salute 15 maggio 2012 n. 105367; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 17 novembre 2011 n. 1901706; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 17 novembre 2011 n. 1901713; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 09 febbraio 2012 n. 1901698; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 23 febbraio 2012 n. 1917336;Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 67/E; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 05 maggio 2012 n. 1905908; Circolare Inps 31 agosto 2012 n. 108; Circolare Ministero dello Sviluppo economico 12 aprile 2013 n. 61204.
[1] Vedi l. 25 giugno 1999, n. 205 e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
[2] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lgs. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
[3] A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213).
[4] Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
[5] A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lgs. 300/1999, cit.).
[6] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
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ARTICOLO N.9
Principio di specialità.
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Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande...
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